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L’istituzione del Difensore
Civico, con funzioni in
piena autonomia ed
indipendenza, è disposta
dall’art. 11 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267. Il
Difensore civico svolge il
ruolo di garante
dell’imparzialità e del buon
andamento
dell’Amministrazione
comunale.
I cittadini possono
ricorrere al Difensore
Civico per segnalare abusi,
irregolarità, carenze
negligenze e/o ritardi
dell’attività degli organi e
degli uffici comunali
durante il procedimento
amministrativo e
nell’emanazione di singoli
atti anche non definitivi.
Gli interessati possono
rivolgere le proprie istanze
direttamente al Difensore
civico negli orari di
ufficio oppure presentare
domanda scritta.
Cosa
può fare il difensore Civico
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Può
svolgere attività di
proposta ed impulso nei
confronti
dell’Amministrazione
-
Può
chiedere l’esibizione di
atti o documenti
-
Può
svolgere compiti di
sollecitazione nei
confronti dei
responsabili
amministrativi
-
Può
indirizzare il cittadino
verso le più idonee
strutture e consigliarlo
o rimedi da adottare
Cosa
non può fare
-
Non
può intervenire in
questioni fra privati
cittadini
-
Non
può irrogare sanzioni
-
Non
può rappresentare o
difendere il cittadino
in giudizio
-
Non
può annullare atti e
provvedimenti emessi da
altri organi
dell’Amministrazione
Normativa di riferimento
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L. n.
340 del 24 novembre 2000
“Disposizioni per la
delegificazione di norme
e per la semplificazione
di procedimenti
amministrativi – legge
di semplificazione
1999”.
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D.Lgs
n. 267 del 18 agosto
2000 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento
degli enti locali”
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Statuto comunale
approvato con
deliberazione del
Consiglio comunale 26
settembre 2000, n. 37.
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Regolamento per
l’esercizio delle
funzioni del Difensore
Civico comunale
approvato con
deliberazione del
Consiglio comunale n. 48
del 23 novembre 2000.
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